LAVORI EDILI

In generale le opere edili sono sempre finalizzate alla conservazione o alla modifica estetica o funzionale degli immobili e pertanto possono riguardare la modificazione della loro forma, configurazione o destinazione.

Al contrario gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono limitati a quanto occorre per conservare la conveniente funzionalità ed efficienza dell'edificio e non consentono:

- l'alterazione dei volumi o la trasformazione dei “volumi tecnici”;

- l'alterazione della superficie utile;

- la modificazione della destinazione d'uso.

Anche le opere di restauro e di risanamento conservativo, finalizzate alla conservazione e alla salvaguardia degli edifici di particolare pregio artistico e storico o alla maggiore funzionalità, sono state assimilate al regime di autorizzazione gratuita al pari degli interventi di manutenzione.

Discorso diverso invece per i lavori di Ristrutturazione di un certo rilievo e di Nuova Costruzione che, in linea generale, sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire e al pagamento di oneri concessori.

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